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giovedì 22 settembre 2011

LA BOLLA SUMMIS DESIDERANTES AFFECTIBUS

La Summis desiderantes affectibus (Desiderando con supremo ardore) è una bolla pontificia promulgata il 5 dicembre 1484 da Papa Innocenzo VIII, in cui era affermata la necessità di sopprimere l'eresia e la stregoneria nella regione della Valle del Reno e, per questo, nominò i frati Dominicani Heinrich Institor Kramer e Jacob Sprenger con il compito di porre fine alla stregoneria. La bolla fu indotta dai due domenicano in quanto in precedenza la Chiesa non collaborò mai con loro. La bolla portò alla redazione del "Malleus Maleficarum"

Si riportano i passi più significativi


« Desiderando noi... che la fede cattolica... cresca e fiorisca al massimo grado possibile, e che tutte le eresie e le depravazioni siano allontanate dai paesi dei fedeli, questo decretiamo... È recentemente giunto alle nostre orecchie... che in alcune regioni dell'alta Germania, come... Magonza, Colonia, Treviri, Salisburgo, e Brema, molte persone di entrambi i sessi, ... rinnegando la fede cattolica... , si sono abbandonate a demoni maschi e femmine, e che, a causa dei loro incantesimi, lusinghe, sortilegi, e altre pratiche abominevoli... hanno causato la rovina propria, della loro prole, degli animali, e dei prodotti della terra... così come di uomini e donne, delle greggi e delle mandrie, delle vigne e dei frutteti... che essi hanno tormentato e torturato, infliggendo orribili dolori e angosce, sia spirituali che materiali, uomini, mandrie, greggi, e animali, impedendo agli uomini di procreare e alle donne di concepire, e facendo in modo che nessun matrimonio potesse essere consumato; che, per di più, essi non confessano le proprie colpe... la fede che ricevettero col santo battesimo... e si macchiano di molti altri abominevoli crimini e peccati... dando uno scandaloso e pernicioso esempio alle popolazioni.  »

« E, sebbene i nostri diletti figli Heinrich Institor e Jacob Sprenger, appartenenti all'ordine dei Frati Predicatori, professori di teologia, siano stati … nominati inquisitori dell'eretica pravità con le nostre lettere apostoliche; il primo nelle suddette regioni della Germania superiore… il secondo in alcune zone della valle del Reno; nondimeno alcuni esponenti del clero e del laicato locale …poiché nella sopracitata lettera di nomina le suddette province… e le persone e le colpe in questione non sono state individualmente e specificatamente indicate… asseriscono che costoro non sono per niente citati (n.d.T. nelle lettere)… e pertanto i suddetti inquisitori esercitano illecitamente il loro lavoro di inquisizione presso le province, le città, le diocesi, i territori e gli altri luoghi già specificati, e che a costoro non debba essere consentito procedere alla punizione, all' imprigionamento e alla correzione delle suddette persone per le colpe e i crimini sopracitati.  »

« Siccome nelle province tali crimini ed offese restano impuniti, per rimuovere ogni impedimento che ostacoli in qualsiasi modo i detti inquisitori, e per impedire che la macchia dell'eresia di altri simili mali diffonda la sua infezione causando la rovina degli innocenti, Noi decretiamo in virtù della nostra autorità apostolica, che sia concesso ai sopracitati inquisitori di esercitare il proprio ufficio di inquisitori nelle sopracitate regioni, e procedere alla correzione, all'imprigionamento ed alla punizione delle suddette persone, per le colpe e i crimini sopracitati, in ogni loro aspetto e precisamente come se le province, città, territori, luoghi, personi e crimini sopraindicati fossero stati menzionati espressamente nella lettera sopracitata.  »

« E per maggior sicurezza, garantiamo ai sopraindicati inquisitori, accompagnandosi a loro in nostro amato figlio Johannes Gremper, sacerdote della Diocesi di Costanza, maestro nelle arti, che il presente notaio, o qualsiasi altro notaio pubblico possa esercitare contro qualsiasi persona di qualsiasi rango e condizione il sopraindicato ufficio dell'inquisizione, correggendo, imprigionando, punendo e castigando, a misura delle loro mancanze, le persone che essi troveranno colpevoli di quanto sopraindicato.  »

« Ed essi avranno piena ed intera libertà di proporre e predicare la parola di Dio ai fedeli, in ciascuna e tutte le chiese parrocchiali delle suindicate province, tanto frequente quanto a loro paia adatto ed appropriato, e di fare tutto ciò che sia necessario e giusto nelle suindicate circostanze.  »

« Ed inoltre noi imponiamo al Vescovo di Strasburgo, che impedisca che sia recata molestia o ostacolo (agli inquisitori) in qualsiasi maniera....possano essere la scomunica, la sospensione, l'interdizione ed ancora altre terribili sentenze, censure e pene.  »

« Che alcuno osi infrangere la nostra dichiarazione. Si renda noto agli attentatori che essi incorreranno nella rabbia di Dio Onnipotente e dei beati apostoli Pietro e Paolo.  »


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